Informativa Interrogazione 5 - 12489 Pellegrino: sul conferimento da parte della pubblica amministrazione di incarichi professionali a titolo gratuito, in materia di equo compenso - Circ. n. 137

Il CNI ha trasmesso la circolare n. 137 relativa all'interrogazione, presso la VIII Commissione Permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati n. 5 - 12489, a firma della Vicepresidente Pellegrino Serena e altri e indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul tema del conferimento da parte della pubblica amministrazione di incarichi professionali a titolo gratuito in materia di equo compenso, avvenuta lo scorso 19 ottobre.  

L’On. Pellegrino nel testo dell’interrogazione riportava come premesse la sentenza n. 4614 del Consiglio di Stato del 3 ottobre 2017 in cui si pronunciava favorevolmente sulla possibilità in capo alla pubblica amministrazione di procedere ad un bando di gara conferito di incarichi professionali a titolo gratuito ricordando però che il Nuovo Codice Appalti (articolo 3) definisce gli appalti pubblici come contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

Alla luce di queste e altre premesse l’On. Pellegrino chiedeva al MIT se non intendesse assumere urgenti iniziative di carattere normativo al fine di assicurare un’equivocabile interpretazione dell’espressione “a titolo oneroso”.

La risposta dal MIT è giunta dal Sottosegretario Umberto Del Basso De Caro che ha specificato come esplicitato dal Consiglio di Stato anche un affidamento di servizi a titolo gratuito configura come un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici e così come anche la Corte dei Conti ha ritenuto si possa procedere all’indizione di un bando pubblico per il conferimento di incarico gratuito con la previsione del mero rimborso delle spese sostenute. Il Sottosegretario Del Basso De Caro ha quindi sostenuto che non c’è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli Appalti Pubblici quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale. L’On. Pellegrino ha manifestato la sua indignazione per il fatto che si possa legittimamente richiedere ad un professionista una prestazione a titolo gratuito.

Così come il Consiglio Nazionale Ingegneri, nell’evincere che la posizione del Governo è in linea con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, ha evidenziato l’incongruità e la non conformità alla legge della posizione espressa dal Sottosegretario Del Basso De Caro, dal momento che il codice appalti prevede espressamente che debba prevedersi un corrispettivo.

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