Coincidenza direttore lavori e coordinatore sicurezza nei lavori pubblici

Tramite la Circolare n. 178, il CNI trasmette il parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art.114, comma 41, del decreto legislativo 31/03/2023 n. 362 (“Codice dei contratti pubblici”).

Se per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, vi è un preciso obbligo di nominare – quale coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva – un soggetto diverso dal direttore dei lavori, secondo il Ministero per i lavori sotto 1 milione, vi può essere coincidenza delle funzioni nella persona del direttore dei lavori, purché quest’ultimo sia in possesso dei requisiti previsti in tema di sicurezza.

Leggi il parere.

Allegati
Notizie correlate
CNI

Salva Casa: “eccessivo e improprio carico di compiti e responsabilità per i Professionisti”

CNI

Competenze ingegneri e architetti negli interventi su beni vincolati

CNI

Circolare CNI 177: Manifestazioni Sportive 68° Congresso Nazionale Ordini Ingegneri