Equo compenso: commissioni di collaudo - Nota del MIT
In una Nota indirizzata alle Regioni in data 19 aprile, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti afferma che il compenso delle Commissioni di collaudo - chiamate ad intervenire nell’ambito degli stanziamenti relativi al Fondo complementare al PNRR e concernenti le misure di Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica - non va suddiviso tra i vari componenti della commissione, ma spetta per intero a ciascun collaudatore, come determinato in applicazione dei vigenti parametri ministeriali.
Il compenso spettante a ciascun collaudatore ministeriale è soggetto ad una riduzione del 50% ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, mentre le spese e oneri accessori (non superiori al 25% del compenso previsto) sono riconosciute per intero.
Di rilievo anche la menzione della recente sentenza del TAR Veneto n.632/20242 sull'applicazione del principio dell'equo compenso, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve considerare non ribassabile dall’operatore economico il compenso determinato dalla stazione appaltante facendo applicazione del DM 17 giugno 2016.
Leggi la Circolare del CNI e la Nota del MIT