Circolare CNI 417: Corrispettivi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura
Maggio 11, 2026 in Altri enti, Cni, In evidenza
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finalmente messo nero su bianco quello che molti professionisti sostenevano da tempo: quando la direzione lavori è affidata a un professionista esterno, le attività connesse alla revisione prezzi devono essere remunerate a parte.
La risposta arriva con la nota della Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici (prot. n. 0006587 del 8 aprile 2026), trasmessa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la circolare n. 417/XX Sess./2026.
Il punto di svolta è una distinzione che il MIT aveva finora lasciato in ombra. Quando la direzione lavori è svolta dal personale interno della stazione appaltante, la contabilizzazione dell’adeguamento prezzi rientra nelle funzioni ordinarie, già remunerate. Quando invece l’incarico è affidato a un professionista esterno, si applica l’art. 41 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), e i compensi vanno calcolati secondo i parametri del DM 17 giugno 2016. I corrispettivi non possono essere ribassati fino a compromettere l’equo compenso, come dispone la legge n. 49/2023.
Il principio affermato vale anche oltre il caso specifico: qualunque attività aggiuntiva richiesta dalla stazione appaltante rispetto all’incarico originario deve essere autonomamente remunerata.
Nello specifico, per la direzione lavori il corrispettivo legato all’adeguamento prezzi si calcola applicando l’aliquota QcI.07 (“Variante della quantità del progetto in corso d’opera”) sull’importo derivante dall’adeguamento. Per tutte le altre attività esecutive, la base di calcolo è il consuntivo lordo dei lavori, comprensivo degli incrementi da revisione.