Responsabilità

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Caso 1: deposito senza prescrizioni.

Il Tecnico abilitato che si occuperà di rilasciare il CIS risponderà specificatamente per quanto da lui verificato e non potranno essergli attribuite responsabilità per vizi riconducibili alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento originario o per vizi occulti, le cui cause non possano essere rilevate dalle ispezioni da egli stesso eseguite.

 

Rimane in capo alla Proprietà e/o Amministratore e gestore, la responsabilità civile e penale per fatti riconducibili alle situazioni di pericolo derivanti da patologie riscontrate sulle strutture primarie, secondarie e/o accessorie o derivanti da pericolo esterno, che siano state segnalate nel CIS dal tecnico abilitato.

Caso 2: deposito con prescrizioni.

Il tecnico abilitato che ha depositato il CIS con Prescrizioni è responsabile di quanto contenuto, constatato e asseverato nella relazione depositata e dei relativi allegati. Al tecnico abilitato non possono essere invece riconosciute responsabilità dirette delle aree o porzioni del fabbricato per cui il tecnico stesso ha emesso prescrizioni. Il CIS ha una validità di soli 2 anni entro i quali devono essere intraprese, da parte della proprietà e/o amministrazione, le azioni atte a sanare le prescrizioni contenute nell’emissione provvisoria del documento.

Caso 3: deposito asseverazione eliminazione prescrizioni.

Il tecnico abilitato è responsabile di quanto contenuto sia nella relazione originale, e relativi allegati, che nella relazione in cui sono contenute le asseverazioni di avvenuta eliminazione delle prescrizioni fatte nel primo deposito. Qualora la relazione di constatazione avvenuta esecuzione dei lavori atti ad eliminare le prescrizioni sia presentata da un tecnico abilitato diverso da quello che ha depositato il CIS con prescrizioni, allora il primo tecnico abilitato è responsabile delle relazioni da questo presentate, mentre il secondo tecnico abilitato è responsabile della sola constatazione di avvenuta esecuzione dei lavori per sanare le prescrizioni emesse nel CIS originale, a patto che vengano mantenute inalterate le condizioni certificate dal primo tecnico. Dalla data di prima presentazione della relazione il CIS assume una validità di 15 anni.

 

La Commissione Strutture dell’Ordine rimane a disposizione nel fornire chiarimenti sugli argomenti specifici del CIS, della sua stesura e sui tecnicismi di deposito on line.