Ministero dell’Interno Dipartimento Vigili del fuoco – Decreto 03/08/15 e s.m.i. Paragrafo G.2.7. Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica – ha pubblicato una nota di chiarimento relativa all’applicazione del paragrafo G.2.7 del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.), riguardante l’utilizzo di norme e documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali nella progettazione della sicurezza antincendio.

Il documento fornisce importanti indicazioni operative per i professionisti antincendio, chiarendo le modalità con cui è possibile ricorrere a standard tecnici diversi dalle soluzioni conformi previste dal Codice, purché tali norme siano applicate nella loro completezza e sia dimostrata l’idoneità della soluzione progettuale rispetto ai profili di rischio dell’attività.

La nota approfondisce inoltre la documentazione che il progettista è tenuto a predisporre nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi disciplinati dal D.M. 7 agosto 2012, con particolare riferimento alle attività di categoria B e C, indicando i contenuti tecnici necessari per la valutazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Nella parte finale sono riportati numerosi esempi di possibili applicazioni di norme tecniche alternative riconosciute a livello europeo e internazionale (tra cui NFPA, FM Global, BS, DIN e CEN/TR) per le strategie di protezione attiva, rivelazione incendi e controllo di fumi e calore, offrendo un utile riferimento operativo per la progettazione antincendio.

Si invitano gli iscritti interessati a prendere visione del documento completo, disponibile in allegato.