Circolare CNI 418: Compatibilità tra l’incarico di collaudatore statico e l’incarico di certificatore energetico

Per quasi quindici anni, il parere CNI del 20 giugno 2011 aveva stabilito l’incompatibilità totale e reciproca tra l’incarico di collaudatore statico e quello di certificatore energetico per lo stesso edificio. Dal febbraio 2026 quella posizione non è più valida.

Con la circolare n. 418/XX Sess./2026, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri annuncia il nuovo orientamento deliberato nella seduta dell’11 febbraio 2026: le norme vigenti non sanciscono l’incompatibilità tra i due incarichi.

Il ragionamento alla base del cambio di rotta è preciso. Sia la legge n. 1086/1971 (collaudo statico) sia il d.lgs. n. 115/2008 (certificazione energetica/APE) richiedono la terzietà del professionista rispetto alla progettazione e all’esecuzione dell’opera. Il CNI ha rivisto cosa rientra in quel perimetro: progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza appartengono al processo di realizzazione; collaudo statico e attestazione di prestazione energetica no, perché si svolgono a opera ultimata, in una fase successiva e distinta.

Ne consegue che un professionista può assumere entrambi gli incarichi sullo stesso edificio, a condizione di non aver preso parte alla sua progettazione, direzione o esecuzione. La stessa logica si estende al collaudo tecnico-amministrativo.

Il parere del 2011 (prot. CNI n. 2741) è formalmente annullato e sostituito da quello contenuto nella circolare.